(massima n. 1)
Nel caso di vendita con patto di riservato dominio di beni assicurati contro il furto, l'individuazione del soggetto legittimato a chiedere il pagamento dell'indennizzo assicurativo (che può essere anche il semplice possessore o utilizzatore del bene) non può essere fatta solo sulla base del dato letterale della clausola assicurativa, ma deve comprendere anche la verifica dell'interesse del venditore con patto di riservato dominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso la legittimazione del venditore, ritenendo che unica legittimata a chiedere il pagamento dell'indennizzo assicurativo fosse la società che aveva acquistato con patto di riservato dominio).