(massima n. 1)
In tema di IRPEG, l'imputazione dei costi promiscui e, cioč, di beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attivitą istituzionali e commerciali da parte di enti pubblici non economici, deve avvenire, in assenza di una specifica deroga, secondo il principio di competenza economica di cui all'art. 109 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, essendo a tal fine irrilevante che il contribuente, in quanto assoggettato al sistema di contabilitą pubblica, non tenga una contabilitą separata per l'attivitą commerciale rispetto a quella istituzionale, ben potendosi, pur a fronte di una contabilitą unica, separare le due sfere di attivitą allo scopo di farne confluire il risultato nella dichiarazione dei redditi. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, 27/09/2011)