(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, gli interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, anche ove non si traducano in reddito di capitale, ma d'impresa, vanno assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sia nel testo anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. n. 461 del 1997, sia in quello successivo applicabile "ratione temporis", non rilevando, in contrario, né l'art. 6, comma 2, né l'art. 20 (ora 23), comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986, - che prevedono, rispettivamente, che gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui sono maturati e che si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti, i redditi d'impresa derivanti da attivitą esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni - atteso che l'art. 112 (ora 151), comma 1, del citato d.P.R. n. 917 del 1986 sancisce il principio in base al quale i redditi delle persone giuridiche non residenti assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva si sottraggono, come per ogni altra categoria di soggetti, alla regola secondo cui sono imponibili in Italia unicamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato.