(massima n. 1)
Allorché un soggetto non residente produca redditi di impresa nel territorio dello Stato italiano, quivi avvalendosi di una stabile organizzazione, consistente in una societą commerciale residente dotata di personalitą giuridica che abbia presentato autonoma dichiarazione dei redditi, l'accertamento di maggior imponibile, relativo al reddito prodotto nel territorio dello Stato, viene legittimamente effettuato attraverso la rettifica di tale dichiarazione e, quindi, a carico della societą o persona giuridica residente, qualificata come stabile organizzazione del soggetto estero. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto che la pretesa impositiva per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, da una societą di capitali rappresentante stabile organizzazione di una societą straniera, poteva essere esclusivamente esercitata nei diretti confronti del soggetto non residente). (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 11/02/2010)