(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, la corresponsione di interessi per dilazione di pagamento, effettuata in favore di soggetto non residente nel territorio dello Stato e privo di stabile organizzazione in Italia, va assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta, ai sensi dell'art. 26, comma quinto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 461 del 1997), il quale prevede tale ritenuta anche sugli interessi che, come quelli in esame, non costituiscono reddito di capitale. Nč rileva, in contrario, il disposto dell'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133) - lā dove prevede che "gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati" -, atteso che l'art. 112, primo comma, dello stesso t.u.i.r. sancisce il principio che i redditi delle persone giuridiche non residenti assoggettati a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva si sottraggono, come per ogni altra categoria di soggetti, alla regola secondo cui sono imponibili in Italia unicamente i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Liguria, 7 maggio 2002)