(massima n. 1)
L'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (secondo la numerazione vigente ratione temporis, e corrispondente al vigente art. 148, in virtł della riforma introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta dall'associazione, ma dall'effettivo svolgimento di attivitą senza fine di lucro. Ne consegue che correttamente il giudice di merito esclude dai suddetti benefici l'associazione sportiva, gestore di una palestra, la quale esiga dalle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all'attivitą erogata in loro favore, le escluda da tutte le scelte decisive per la vita dell'associazione e preveda la perdita della qualitą di associato al cessare della frequentazione della palestra, trattandosi di caratteristiche che equiparano in tutto la suddetta associazione ad un imprenditore commerciale. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 30/05/2007)