(massima n. 3)
Affinché un'associazione sportiva dilettantistica possa beneficiare delle agevolazioni fiscali previste in materia di IVA e di IRPEG, rispettivamente, dall'art. 4 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'art. 111 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non č sufficiente la sua astratta sussumibilitā in una delle categorie previste da tali norme, ma č necessario che essa dia prova di svolgere la propria attivitā nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte da esse. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 10/07/2009)