(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, e con riferimento ai proventi dell'attivitą svolta da enti di tipo associativo, l'esclusione dalla base imponibile dei corrispettivi riscossi in relazione all'attivitą di gestione di un bar, con somministrazione di bevande ed alimenti, all'interno dei locali di un circolo culturale ricreativo, ai sensi dell'art. 111 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, presuppone - nel sistema vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 4 della legge 23 dicembre 2000, n. 383, che ha consentito ai circoli di finanziarsi con attivitą commerciali consistenti nella cessione di beni e servizi ai soci ed a terzi - che la prestazione del servizio, oltre ad aver luogo soltanto in favore degli associati o dei partecipanti ed in conformitą alle finalitą istituzionali dell'ente, senza una specifica organizzazione e verso un corrispettivo che non eccede il costo di diretta imputazione, non sia riconducibile all'art. 2195 cod. civ., non sussistendo valide ragioni per riservare un trattamento tributario di favore ad un'attivitą commerciale, per il solo fatto che essa venga svolta da un ente non commerciale (nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale, la quale aveva escluso la natura commerciale dell'attivitą di somministrazione di alimenti e bevande esercitata da un circolo ricreativo nonostante l'accertato accesso diretto dei locali del bar sulla pubblica via). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Firenze, 3 Giugno 1998)