(massima n. 1)
In tema di reddito d'impresa, la cessione a costo "zero", da una societą all'altra, di contratto avente ad oggetto i diritti alle prestazioni sportive di calciatore professionista - fattispecie riconducibile allo schema dell'art. 1406 c.c. in riferimento all'art. 5 della l. n. 91 del 1981 - č operazione che, dal punto di vista fiscale, va considerata onerosa poiché determina vantaggi reciproci per entrambi i contraenti (acquisto senza versamento di corrispettivo per la parte cedente; liberazione dall'obbligo di ingaggio per la cessionaria); ne deriva, pertanto, l'applicabilitą del combinato disposto degli artt. 86, comma 1, lett. a), e 101, comma 1, T.U.I.R. con conseguente deducibilitą delle eventuali minusvalenze (nella specie riconosciute alla societą contribuente anche se nell'operazione di cessione non era previsto alcun corrispettivo per la risoluzione anticipata del contratto di esclusiva tra cedente e calciatore).