(massima n. 1)
In tema di reddito d'impresa, la disciplina di cui all'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R n. 917 del 1986 (nel testo in vigore "ratione temporis") - che subordina la deducibilitą dei costi scaturenti da operazioni commerciali con soggetti residenti in Stati a fiscalitą privilegiata alla prova, da parte del contribuente, dell'effettivitą dell'operazione - non contrasta con il principio di non discriminazione sancito dall'art. 24, par. 24, del modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni, atteso che il peculiare regime probatorio previsto dalla norma interna opera solo sul piano della verifica dell'effettivitą dell'operazione, sicché, una volta fornita tale prova, i costi sono deducibili secondo le regole ordinarie.