(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 70, comma 3 (ora 105, comma 4), del d.P.R. n. 917 del 1986, nello stabilire che le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, concernenti la deducibilitą degli accantonamenti ai fondi per le indennitą di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, "valgono anche per gli accantonamenti relativi alle indennitą di fine rapporto di cui alle lettere c) [..] del comma 1 dell'art. 16" (ora 17) dello stesso decreto - norma, quest'ultima, secondo cui l'imposta si applica separatamente alle "indennitą percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2 dell'art. 49, se il diritto all'indennitą risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto" -, opera un rinvio non ai soli fini dell'identificazione della categoria del rapporto sottostante cui si riferisce l'indennitą (nel qual caso sarebbe stato sufficiente il rinvio al comma 2 dell'art. 49 - pure menzionato alla lettera c del comma 1 dell'art. 16 -, che individua appunto i redditi di lavoro autonomo, fra i quali rientra quello dell'amministratore della s.r.l. di cui alla controversia di specie), ma altresģ ai fini della sussistenza delle condizioni richieste dalla stessa lettera c) del comma 1 dell'art. 16, e cioč che "il diritto all'indennitą risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto".