(massima n. 1)
In tema di IRPEF, il credito d'imposta accordato al socio sugli utili distribuiti da società ed enti, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), oltre a soggiacere alle condizioni stabilite dall'art. 105 del medesimo d.P.R., in assenza delle quali non può aver luogo la sua attribuzione, incontra un doppio limite, rappresentato dal calcolo del credito in percentuale sugli utili della società partecipata, e non già sull'imposta pagata, e dal suo riconoscimento fino a concorrenza dell'imposta effettivamente assolta dalla società, senza che ciò comporti alcuna duplicazione d'imposta, risultando anzi frustrata la sua funzione, qualora al socio fosse riconosciuto un credito per un'imposta che la società non ha pagato affatto.