(massima n. 1)
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. (Nella specie la S.C. ha escluso l'opponibilitą all'Amministrazione di operazioni finanziarie, dal momento che nessuna di esse aveva attinenza con l'attivitą commerciale svolta dai soggetti interessati; il complesso meccanismo escogitato non aveva alcuna convenienza apparente, neppure dal punto di vista finanziario, in quanto si concludeva in pareggio; venivano poste in essere operazioni contrastanti con le pił elementari regole di mercato, quali il pagamento della somma di un miliardo di lire per acquistare il 10% di una societą dal capitale di appena 260 sterline, la quale, subito dopo, aveva versato un dividendo di oltre un miliardo di lire, proveniente da attivitą ignota, oppure con la concessione di usufrutto delle quote ad una societą di persone ed immediata consegna alla cessionaria di un miliardo di lire per dividendi, somma venti volte superiore al prezzo ricevuto per l'usufrutto; nessuna spiegazione era stata fornita di tali operazioni, essendosi limitata la societą contribuente a richiamare la libertą di iniziativa economica). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Ancona, 04/03/2005).