(massima n. 1)
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), ai fini della determinazione della c.d. maggiorazione di conguaglio (istituto introdotto dall'art. 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, di conversione con modificazioni del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, e trasfuso nell'art. 105 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la finalitą di assoggettare ad imposta quella parte degli utili distribuiti ai soci corrispondente a redditi della societą esenti da imposta), il calcolo del reddito imponibile dev'essere effettuato senza tener conto dei costi sostenuti in periodi d'imposta anteriori al 1983, ma divenuti deducibili in periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della legge n. 649 cit., realizzandosi altrimenti un'indebita esenzione tributaria, attraverso la sostanziale neutralizzazione dell'imposta corrispondente a quella parte dell'oggetto del tributo computata ai fini della maggiorazione. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Torino, 25 Luglio 2000).