(massima n. 1)
In tema di IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai costi di costruzione di un immobile, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis.2 del d.P.R. n. 633 del 1972, sussiste se, al momento della costruzione, l'intenzione sia stata quella di utilizzarlo per operazioni imponibili, e non, invece, ove sia stato realizzato per attivitą non imponibili, anche se siano state effettuate successivamente operazioni imponibili. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha negato il diritto alla detrazione per le spese sostenute per la costruzione di un Centro Polifunzionale adibito a "residenza sanitaria assistenziale", benché in un certo periodo fossero state ivi svolte attivitą imponibili provate dall'esistenza di una sala congressi da circa cento posti).