(massima n. 1)
In tema di imposte sul reddito di impresa, l'art. 62 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) - a differenza del previgente art. 59, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, per il quale i compensi ai soci amministratori erano deducibili "nei limiti delle misure correnti per gli amministratori non soci" - non contiene alcun riferimento a tabelle od altre indicazioni vincolanti, che pongano limiti massimi di spesa per i compensi, superati i quali sia esclusa la deducibilitā. Ne consegue che all'Amministrazione non č riconosciuto un potere di valutazione di congruitā, salva la possibilitā, per l'Erario, od il giudice eventualmente investito della questione, di contrastare manovre elusive della misura dell'imposta facente capo alla societā, in presenza di compensi che appaiano insoliti o sproporzionati, facendo ricorso alla disciplina sulla simulazione e dei negozi in frode alla legge. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. sez. dist. Parma, 23/08/2006).