(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi di capitale, la rinuncia, operata da un socio nei confronti della società, al credito avente ad oggetto interessi maturati su finanziamenti erogati nei confronti di una società partecipata, non altera il regime fiscale del credito oggetto di rinuncia, sicché, dovendosi considerare il credito comunque utilizzato, sebbene materialmente non incassato, sussiste l'obbligo di sottoporne a tassazione il relativo ammontare, con applicazione, ai sensi dell'art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, della ritenuta fiscale, cui la società è tenuta quale sostituto d'imposta.