(massima n. 1)
Nell'ipotesi di cessione anticipata del contratto di leasing, in capo al cessionario sorge sia il diritto di utilizzare il bene, sia quello di esercitare il diritto di riscatto, sicché il corrispettivo è assoggettato ad un diverso regime fiscale, in quanto la parte che riguarda il diritto di godere del bene si correla ai canoni futuri e va ripartita con la tecnica dei risconti sulla durata residua del negozio, mentre quella afferente l'opzione di acquisto può essere ammortizzata solo nel caso di eventuale esercizio del diritto di riscatto, con l'ulteriore conseguenza che il cessionario, ai fini della determinazione delle quote imputabili a ciascun esercizio, deve fare riferimento alla differenza tra il costo sostenuto e la sopravvenienza attiva tassabile, ovvero al valore "normale" netto del bene ai sensi degli artt. 9, comma 3, e 88, ultimo comma, TUIR.