(massima n. 2)
In tema di I.R.P.E.F., l'imprenditore che conceda in affitto la sua unica azienda perde la qualifica di imprenditore, e non può pertanto più avvalersi dei criteri di deducibilità previsti per il reddito d'impresa rispetto ad un reddito costituito dai canoni d'affitto dell'azienda, i quali, in difetto di qualsiasi atto di residuata gestione, non possono considerarsi come conseguiti nell'esercizio dell'originaria impresa, cessata con il subentro del terzo: pertanto, poiché ai sensi degli artt. 63 e 75 del t.u.i.r., occorre sempre e comunque un collegamento tra reddito imprenditoriale e componente negativo deducibile - che non può riferirsi ad un reddito "ontologicamente" diverso, perché estraneo alla stessa attività d'impresa -, la deducibilità degli interessi passivi, legittima ove essi siano sostenuti in presenza ed in funzione dell'esercizio dell'attività d'impresa, intesa come organizzazione di uomini e mezzi, va esclusa, per il venir meno della "ratio" della previsione, quando tale attività sia, a tutti gli effetti, esercitata da un altro soggetto.