(massima n. 1)
In tema di I.R.A.P., alle comunitā montane che, seppure possano svolgere attivitā agricole per lo svolgimento delle loro funzioni, non operano con carattere di professionalitā nel settore agricolo, si applica l'aliquota generale di cui all'art. 16 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, atteso che l'art. 45 del citato d.lgs., che prevede un'aliquota agevolata per i soggetti esercenti attivitā economica organizzata nel settore agricolo, č norma eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Campania sez. dist. Salerno, 18/12/2006).