(massima n. 1)
In materia di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, in relazione ai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presuppone la ricorrenza cumulativa sia del requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente, sia del requisito oggettivo della diretta destinazione dell'immobile allo svolgimento delle attivitā previste dal medesimo art. 7, tra cui rientrano quelle volte all'esercizio del culto e della cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi ed all'educazione cristiana, mentre resta irrilevante la successiva destinazione degli utili, eventualmente ricavati, al perseguimento di fini sociali o religiosi, siccome riguardante un momento successivo alla loro produzione, tale da non far venir meno l'eventuale carattere commerciale dell'attivitā. Peraltro, tale esenzione č compatibile con il divieto di aiuti di Stato, sancito dalla normativa unionale, soltanto qualora abbia ad oggetto immobili destinati allo svolgimento di attivitā non economica nei termini sopra precisati, e l'attivitā sia svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico. (Nella specie la S.C., in processo relativo all'esenzione dal pagamento dell'Ici di una casa di riposo per anziani, svolta in un immobile nel possesso di fondazione religiosa eretta in ente morale, ma gestita da diverso soggetto che conduceva l'immobile in locazione, ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, rilevando che non era stata correttamente valutata la ricorrenza del presupposto oggettivo necessario per conseguire l'esenzione dal pagamento dell'ICI).