(massima n. 1)
In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (enti pubblici e privati, diversi dalle societą, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attivitą commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attivitą assistenziali", non spetta alle Agenzie Territoriali per la Casa, istituite con l.r. Piemonte n. 11 del 1993, enti pubblici non economici che esercitano nell'ambito locale le funzioni gią attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, non essendo sufficiente la pretesa destinazione "esclusiva" allo svolgimento di attivitą assistenziale, ma occorrendo la destinazione diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, aspetto non ravvisabile in caso di utilizzazione indiretta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi da parte di privati cittadini.