(massima n. 1)
In tema di fondazioni bancarie, sussiste una presunzione di esercizio di impresa bancaria in capo ai soggetti che, in relazione all'entità di partecipazione al capitale sociale, sono in grado di influire sull'attività dell'ente creditizio: ne deriva che detti soggetti, per fruire delle agevolazioni previste per le persone giuridiche di cui all'art. 10 bis della l. n. 1745 del 1962 ovvero dall'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 per gli enti ed istituti aventi finalità di assistenza, beneficienza, istruzione e cultura, sono tenuti a fornire, assolvendo all'onere a proprio carico ex art. 2967 c.c., la prova positiva - che può essere assolta mediante la produzione di estratti dei libri contabili o idonee certificazioni del collegio dei revisori o del collegio sindacale delle società partecipate - di avere nel complesso svolto, in concreto, attività di promozione sociale e non di mera gestione della partecipazione detenuta.