(massima n. 2)
La disposizione di cui all'art. 23, comma 16 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), nel prevedere che, in sede di recupero delle agevolazioni ex artt. 6 del d.P.R. 29 settembre 1073, n. 601 e 10 bis, della legge 19 dicembre 1962, n, 1745, nei confronti dei soggetti di cui al d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, non sono dovute le sanzioni irrogate con "provvedimenti interessati anche da ricorso per revocazione", si interpreta nel senso che essa trova applicazione anche nel caso in cui sia pendente ricorso per cassazione sulla fondatezza nel merito della pretesa tributaria, non essendosi al riguardo formato il giudicato, quale limite impeditivo alla applicazione della norma citata. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Firenze, 11/02/2008).