(massima n. 1)
La societą di persone costituita nelle forme previste dal codice civile ed avente ad oggetto un'attivitą commerciale č assoggettabile al fallimento indipendentemente dall'effettivo esercizio dell'attivitą, poiché acquista la qualitą d'imprenditore commerciale dal momento della sua costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attivitą d'impresa, dovendo ritenersi sussistente il requisito della professionalitą richiesto dall'art. 2082 c.c. per il solo fatto della costituzione per l'esercizio di un'attivitą commerciale, che segna l'irreversibile scelta per il suo svolgimento, come peraltro si desume anche dagli artt. 2308 e 2323 c.c., essendo irrilevante che la societą di persone non abbia la personalitą giuridica, in quanto costituisce nelle relazioni esterne un gruppo solidale ed inscindibile, ed assume la struttura di un soggetto di diritti.