(massima n. 1)
Il Fondo di Garanzia istituito presso l'INPS per la corresponsione del t.f.r., nei casi di insolvenza del datore di lavoro fallito, è obbligato - nell'ipotesi di mutamento dell'inquadramento previdenziale da un settore (nella specie, quello agricolo) per il quale non è prevista la tutela assicurativa obbligatoria al settore industria - "pro quota", dovendo escludersi dalla prestazione da erogare la parte di t.f.r. maturata nel periodo in cui il rapporto assicurativo presso l'Istituto non è esistito per difetto dei presupposti di legge, atteso che il predetto t.f.r. può comporsi di quote distinte, di cui una soltanto, relativa al periodo di inquadramento del datore di lavoro nel settore industria, può essere posta a carico del Fondo medesimo. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA).