(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'art. 86, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, attiene al trasferimento a soggetti terzi dei beni ceduti ai creditori in esecuzione della proposta di concordato, al fine, da un lato, di incentivare l'adesione dei creditori alla procedura concorsuale e, da un altro, di impedire che possa sorgere un debito di imposta a carico di un soggetto che, avendo subito lo "spossessamento" integrale del proprio patrimonio, non potrebbe adempiere allo stesso.