(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, l'art. 54, sesto comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il quale dispone che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze, deve essere inteso nel senso che il trasferimento a terzi dei beni ceduti, effettuato in esecuzione del concordato, non comporta la realizzazione di plusvalenze tassabili. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Milano, 19 Ottobre 2000).