(massima n. 1)
In tema di reddito di impresa, ai sensi dell'art. 54, primo comma, lett. c), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'iscrizione in bilancio di un bene privo di valore costituisce comunque iscrizione in bilancio di un bene per un valore superiore al suo e realizza, pertanto, una plusvalenza tassabile nel momento stesso della sua patrimonializzazione (cioč al momento della sua iscrizione in bilancio) per effetto ed in conseguenza della scelta imprenditoriale di iscrivere in bilancio quel bene, cioč di patrimonializzare lo stesso. Ne consegue che la patrimonializzazione di costi conseguente alla loro iscrizione in bilancio determina una plusvalenza tassabile tutte le volte che i costi stessi si rivelino inesistenti. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Potenza, 17 Maggio 1999).