(massima n. 1)
Nell'ipotesi di Cassazione della sentenza in tema di licenziamento disciplinare per vizi di motivazione relativi alla valutazione complessiva della proporzionalitą tra il licenziamento e la condotta del lavoratore, il giudice del rinvio ha il potere di procedere ad una nuova valutazione complessiva dei fatti gią acquisiti per desumerne non solo la loro illiceitą in senso oggettivo e generale, non pił in discussione, ma anche la intensitą dell'elemento psicologico del lavoratore nella sequenza dei singoli comportamenti, onde verificare l'idoneitą di questi ultimi a ledere la fiducia riposta nel dipendente dal datore di lavoro in modo cosģ grave da esigere l'applicazione di una sanzione non minore di quella massima. (Nella specie, con riferimento al licenziamento di un funzionario di banca, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale il giudice del rinvio era pervenuto ad una valutazione complessiva degli elementi fattuali acquisiti al processo, quali l'incapacitą del ravvedimento come elemento prognostico di una tendenza alla reiterazione degli illeciti, l'irrilevanza del consenso del cliente nel compimento di irregolaritą della gestione aziendale, la gravitą del falso, ancorché innocuo, la disponibilitą del lavoratore ad effettuare violazioni, considerandoli comportamenti lesivi di elementari doveri di correttezza e trasparenza, avvertiti dalla coscienza sociale come incompatibili con l'esercizio di funzioni per le quali č richiesta, in considerazione della loro delicatezza e della posizione apicale del dipendente, l'osservanza della stretta legalitą).