(massima n. 1)
In tema di licenziamento disposto per motivi disciplinari, l'accertamento dei fatti contestati al lavoratore, il giudizio in ordine alla loro gravitą e alla proporzione del licenziamento rispetto ad essi, nonché la riconducibilitą di detti fatti alle pattuizioni del C.C.N.L. di diritto comune prevedente le fattispecie che giustificano l'irrogazione della pił grave sanzione disciplinare, sono riservati all'apprezzamento del giudice di merito, censurabile in sede di legittimitą solo per vizi di motivazione ovvero, in riferimento alle pattuizioni collettive, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che la condotta addebitata al lavoratore, addetto alla sorveglianza notturna dello stabilimento e all'apertura mattutina dei cancelli, consistente nell'essersi volontariamente addormentato durante il servizio, non fosse riconducibile alla previsione del contratto collettivo applicabile, secondo il quale la condotta dell'operaio trovato addormentato sul luogo di lavoro era sanzionabile al massimo con la sola sospensione, e che integrasse comunque un grave inadempimento dei doveri nascenti dal rapporto di lavoro, tale da giustificare il recesso del datore di lavoro).