(massima n. 1)
In tema di espropriazione di suoli agricoli, l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, nel riconoscere il diritto alla cosiddetta indennitą aggiuntiva in favore dei soggetti che traggono i propri mezzi di sussistenza dalla coltivazione del suolo (fittavolo, mezzadro, colono, compartecipante, proprietario coltivatore diretto), condiziona la concreta erogazione del beneficio alla utilizzazione diretta agraria del terreno, con conseguente esclusione, dal novero dei soggetti aventi diritto, dell'imprenditore agricolo (di colui che eserciti, cioč, la coltivazione e produzione agricola con prevalenza del fattore capitale sul fattore lavoro e con impegno prevalente di manodopera subordinata), tanto individuale quanto costituito sotto forma di societą commerciale (di capitali o di persone) ed a fronte della domanda di riconoscimento dell'indennitą da parte di chi assuma di essere coltivatore diretto, la qualifica di imprenditore agricolo deve essere provata dal convenuto che la invochi in via di eccezione. (Rigetta, App. Messina, 21 Luglio 2003).