(massima n. 1)
In caso di esondazione di un canale, in difetto di prova sul fortuito, la responsabilitā per i danni derivati č da ascrivere all'ente locale tenuto alla manutenzione dell'alveo, senza che rilevi l'assegnazione di specifiche risorse per il finanziamento dell'opera pubblica, non potendosi interpretare gli artt. 7 del d.lgs. n. 112 del 1998, 24 e 26 della l. R. Puglia n. 17 del 2000 nel senso che la traslazione delle funzioni e l'attribuzione di competenze siano subordinate alla condizione sospensiva dell'effettivo trasferimento delle risorse, in coerenza, peraltro, con il sistema generale della responsabilitā da cose in custodia, che deriva dalla mera relazione di fatto con la cosa. (Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICH ROMA, 11/09/2019).