(massima n. 1)
In tema di risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa, la veritą dei fatti oggetto della notizia non č scalfita da inesattezze secondarie o marginali che, non mutando in peggio l'offensivitą della narrazione, non alterano, nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la sostanziale veritą della notizia ed escluso il carattere diffamatorio dell'articolo di stampa, nel quale si attribuiva al preteso diffamato il reato di falsa perizia, meno grave rispetto a quello - concorso in tentata concussione - effettivamente contestatogli). (Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 16/07/2018).