(massima n. 1)
Nei casi di occupazione acquisitiva o accessione invertita, alla P.A. non č consentito negare al privato il risarcimento del danno preteso, invocando il mancato formale trasferimento nel proprio patrimonio del bene illegittimamente occupato, sul presupposto che il menzionato istituto sia stato ritenuto contrario ai principi costituzionali e della CEDU e, tuttavia, mantenendo il predetto bene nella propria disponibilitā destinandolo in modo definitivo e irreversibile ad un fine pubblico, in quanto la scelta dei rimedi a tutela della proprietā č pur sempre riservata al soggetto danneggiato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 30/10/2014).