(massima n. 1)
La domanda di risarcimento dei danni per lesione della integritā psicofisica proposta da un dipendente pubblico, per fatti avvenuti in epoca antecedente al 30 giugno 1998, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora sia fatta valere la responsabilitā contrattuale dell'ente datore di lavoro, mentre č devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario nel caso in cui sia dedotta la responsabilitā extracontrattuale, ossia una condotta dell'amministrazione potenzialmente lesiva nei confronti della generalitā dei consociati e non solo dei propri dipendenti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la natura aquiliana, e pertanto la giurisdizione del g.o., affermata dalla sentenza impugnata in relazione ad una domanda di risarcimento dei danni subiti da un militare rimasto travolto dalla porta carraia di accesso alla caserma in cui prestava servizio, non potendosi escludere l'ingresso, attraverso quel cancello, anche di persone non legate da rapporto di servizio, come fornitori, familiari o comuni cittadini). (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 22/06/2017).