(massima n. 1)
In tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e giā dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al "luogo in cui l'evento dannoso č avvenuto", che - come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 - č quello in cui č sorto il danno, cioč il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilitā da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al "luogo dell'evento generatore del danno", ma anche al "luogo in cui l'evento di danno č intervenuto" e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda risarcitoria avanzata da un'emittente radiofonica italiana nei confronti di un'omologa slovena, operante su una frequenza diversa, per le illecite interferenze, provenienti dall'impianto della convenuta sito in Slovenia, con il segnale irradiato dall'impianto dell'attrice in Italia, ivi essendosi verificata la lesione del diritto di questa). (Rigetta e dichiara giurisdizione, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/11/2015).