(massima n. 1)
Nell'ipotesi di nullitą di un contratto, la disciplina degli obblighi restitutori tra le parti č mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali. Ne consegue che, ai fini della decorrenza degli interessi, rileva la condizione soggettiva dell'"accipiens" al momento in cui ha ricevuto la prestazione, essendo lo stesso tenuto a restituirli dal giorno del pagamento, se in mala fede, e da quello della domanda giudiziale, se in buona fede. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/12/2013).