(massima n. 1)
In tema di plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l'indicazione, nell'atto di vendita dell'immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell'art. 7 della L. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell'imposta sostitutiva, né la possibilitą per l'Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene.