(massima n. 2)
In tema di tassazione delle "stock options", l'attribuzione al dipendente da parte della societā datrice di lavoro (o di una societā appartenente allo stesso gruppo), a titolo gratuito, dell'opzione di acquisto di proprie azioni, da effettuare entro una certa data, assume rilevanza fiscale solo se, esercitata l'opzione, il prezzo di acquisto, fissato al momento della concessione dell'opzione, risulti minore del valore dei titoli al momento dell'acquisto, in modo tale da determinare un guadagno per il beneficiario, che non integra una plusvalenza, ma concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, cosė escludendo l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 5 della L. n. 448 del 2001 (cui rinvia l'art. 11 quaterdecies, comma 4, del D.L. n. 203 del 2005, conv., con modif., in L. n. 248 del 2005), che consente, in alcuni casi, di rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni, previo versamento di una imposta sostitutiva, ma solo ai fini della determinazione delle plusvalenze (o delle minusvalenze) di cui all'art. 81 (ora 67) del D.P.R. n. 917 del 1986.