(massima n. 1)
In tema di tassazione delle "stock options", nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 82, comma 23, D.L. n. 112 del 2008, conv., con modif., in L. n. 133 del 2008, ove non sussistano le condizioni contemplate dall'art. 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 per beneficiare del trattamento fiscale agevolato, trova integralmente applicazione la disciplina ordinaria prevista dall'art. 67 del medesimo decreto, sicché, ove il lavoratore si avvalga dell'opzione e, contestualmente, rivenda a terzi al valore di mercato le azioni acquistate, deve essere tassato il maggior valore conseguito con l'esercizio dell'opzione, senza che sia soggetta a tassazione la differenza tra il prezzo pagato e quello ottenuto dalla rivendita, non conseguendo il lavoratore alcuna ulteriore plusvalenza da tale ultima cessione.