(massima n. 1)
In tema di plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di terreni, la possibilitą di affrancare quelle eventualmente maturate sui terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura forfettaria del 4 per cento, ai sensi dell'art. 7 della L. n. 448 del 2001, si riferisce non solo alle ipotesi in cui il terreno successivamente alienato sia stato acquistato per atto tra vivi, ma anche al diverso caso nel quale esso sia stato acquistato per successione e poi lottizzato prima della vendita, atteso che ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. a) (ora art. 67), del D.P.R. n. 917 del 1986, si realizza una plusvalenza tassabile anche nell'ipotesi di alienazione di un terreno acquistato "mortis causa".