(massima n. 1)
Nell'ipotesi di affitto di un terreno in parte per uso agricolo ed in parte per uso non agricolo, ai fini della tassazione IRPEF, per la porzione di terreno destinata all'attivitą agricola il reddito conseguito rientra in quello agrario ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 917 del 1986, mentre la restante parte del reddito va ricondotta alla categoria residuale dei redditi diversi, in virtł dell'art. 67, lett. e), TUIR.