(massima n. 1)
Le plusvalenze "immobiliari" di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917 del 1986, sono di regola imponibili secondo il principio di cassa, ai sensi dell'art. 68, comma 1, dello stesso decreto, in quanto il principio di competenza opera, a norma dell'art. 76 del D.P.R. n. 597 del 1973, per le sole plusvalenze aventi finalitā speculative: ne deriva che il momento rilevante ai fini dell'imposizione č, nel primo caso, quello in cui il corrispettivo č percepito, e, nel secondo caso, quello in cui lo stesso corrispettivo č dichiarato nell'atto di cessione.