(massima n. 2)
L'art. 1780 c.c. trova integrale applicazione anche quando l'obbligazione della custodia e della riconsegna sia necessariamente compresa nel contenuto del contratto diverso dal deposito (come, nella specie, il contratto d'opera) o formi parte di un contratto misto nel quale confluiscano le cause del deposito e di altro contratto. In caso di sottrazione della cosa depositata, pertanto, il depositario, per ottenere la liberazione dalla propria obbligazione, č tenuto a fornire la prova che l'inadempimento č dipeso da causa a lui non imputabile. A tal fine, č senz'altro ravvisabile fatto non imputabile, idoneo a liberare il depositario dalla responsabilitā per mancata restituzione della cosa depositata, quando la cosa stessa gli venga sottratta nel luogo in cui č custodita mediante la commissione di rapina a mano armata, senza che rilevi se egli abbia adottato particolari accorgimenti o cautele nella custodia, essendo i medesimi resi inutili dal diretto impiego della violenza sulla sua persona.