(massima n. 1)
Nel caso di risoluzione dell'appalto per totale inesecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, il risarcimento dovuto al committente, liberato dall'obbligo del pagamento del prezzo, non può comprendere l'intero corrispettivo dal committente medesimo sostenuto per procurarsi, mediante la conclusione di un altro appalto, la stessa utilità perseguita con il contratto risolto, ma solo la differenza fra l'importo pattuito con l'appaltatore inadempiente ed il maggior costo sopportato per la stipulazione di un contratto maggiormente oneroso. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/02/2018).