(massima n. 1)
In tema di vendita di cosa altrui, la fattispecie acquisitiva prevista dall'art. 1478, comma 2, c.c., si verifica anche se la coincidenza delle posizioni di venditore e proprietario della cosa venduta sopravviene "mortis causa", la norma non distinguendo tale ipotesi da quella della coincidenza sopravvenuta per atto "inter vivos", né avendo l'obbligo di fare ex art. 1478, comma 1, c.c., natura personale incompatibile con la trasmissibilitą "iure successionis". (Rigetta, App. Catania, 07/01/2009).