(massima n. 1)
Perché si abbia vendita di cosa altrui č rilevante non il convincimento che l'alienante abbia o meno dell'altruitā della cosa, ma l'effettiva appartenenza ad altri della stessa.(Nel caso di specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito, che aveva qualificato il contratto intercorso tra le parti come vendita di cosa altrui, in quanto l'amministratore di una societā semplice era intervenuto nella vendita dei beni sociali in proprio, dichiarandosi unico proprietario dei beni, mentre dalla motivazione risultava chiaramente che i beni oggetto del contratto erano, in forza dei titoli di provenienza richiamati dalla scrittura privata di vendita, di proprietā esclusiva della societā). (Rigetta, App. Torino, 3 Giugno 2002).