(massima n. 1)
In tema di IVA, la non imponibilitā delle cessioni all'esportazione effettuate nei confronti degli esportatori abituali (c.d. esportazioni indirette), prevista dall'art. 8, comma 1, lett. c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, č subordinata, nella disciplina del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 17, all'emissione di apposita "dichiarazione d'intento" da parte dell'esportatore (art. 1, comma 1, lett. c) ed il soggetto cedente, una volta riscontratane la conformitā alle disposizioni di legge, non č tenuto ad eseguire alcun altro controllo, rimanendo totalmente a carico di chi emette tale dichiarazione la responsabilitā, anche penale, derivante da un'eventuale falsitā. Ne consegue che, quando la dichiarazione stessa esista e non sia ideologicamente falsa o, comunque, il cedente non sia consapevole di tale falsitā (cioč non abbia la consapevolezza che l'operazione non č destinata all'esportazione, ma ha una destinazione nazionale), per quest'ultimo l'operazione deve ritenersi non imponibile, a prescindere dalla prova dell'effettiva avvenuta esportazione della merce. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Milano, 11/04/2007).