(massima n. 1)
Gli interessi moratori conseguiti nell'ambito dell'impresa sono compresi nella previsione dell'art. 56 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (numerazione anteriore a quella introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) e debbono essere specificamente conteggiati, in virtł dei principi di trasparenza codificati nell'art.
2423 cod. civ., senza che assuma alcun rilievo il fatto che i rapporti di credito e debito, fonte degli interessi in questione, intercorrano fra societą del medesimo gruppo. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 14/04/2006).